Castel San Giorgio

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Esonero canone RAI e rimborso canoni 2009/2010/2011/2012/2013   freccia

 

ESONERO  CANONE  RAI  75 ENNI

 

 

ABOLIZIONE DEL CANONE RAI PER SOGGETTI DI ETA' PARI O SUPERIORE A 75 ANNI .

LEGGE N. 244 DEL 24/12/2007 - ART. 1 COMMA 132

 Per  poter  usufruire del diritto all'esonero dal canone di abbonamento RAI per la televisione che si possiede nella casa di residenza, occorre:

 ·         aver compito 75 anni di età entro il termine di pagamento del canone;

·         non convivere con atri soggetti diversi dal coniuge titolati di reddito proprio;

·         possedere un reddito che, unitamente a quello del proprio coniuge convivente, non sia superiore complessivamente ad € 516,46 per tredici mensilità (  € 6.713,98  annui )

 
 Sono esclusi dal calcolo:

 

1.      i redditi esenti da IRPEF ( ad esempio: pensione di guerra, rendite INAIL, pensioni erogate ad  invalidi civili);

2.      il reddito dell'abitazione principale e relative pertinenze;

3.      i trattamenti fine rapporto e relative anticipazioni;

4.      altri redditi assoggettati a tassazione separata.

 Per avere diritto all'esenzione annuale per l'anno 2014 è necessario aver compiuto 75 anni (o un'età superiore) entro il 31/01/2014. Coloro che intendono fruire del beneficio per la prima volta, relativamente al secondo semestre dell' anno, devono aver compiuto 75 anni di età entro il 31/07/2014.

 COME RICHIEDERE L'ESONERO

Per poter fruire dell'esenzione gli interessati devono compilare apposito Modello (Dichiarazione Sostitutiva ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR  n. 445 del 28/12/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, che attestino il possesso dei requisiti e delle condizioni di ammissione previsti dalla norma agevolativa).

 La domanda deve essere:

 ·         spedita con raccomandata al seguente indirizzo: Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale I di Torino – Ufficio Territoriale  di Torino 1 – Sportello S.A.T – Casella Postale 22 – 10121 – TORINO;

·         consegnata dall'interessato presso un Ufficio locale o Territoriale dell'Agenzia delle Entrate.

 Si ricorda che ai sensi dell'articolo 38 comma 3 del DPR n. 445 del 2000, alla Dichiarazione Sostitutiva va allegata copia fotostatica, non autenticata, del documento di identità del sottoscrittore.

 

Chi fruisce dell'esenzione per la prima volta deve presentare la richiesta entro il 30 aprile; per coloro che intendono invece beneficiarne a partire dal secondo semestre, la scadenza è fissata al 31 luglio.

Negli anni successivi, se le condizioni di esenzione permangono, non è necessario presentare ulteriori dichiarazioni per continuare ad avvalersi dell'agevolazione. Se, invece, negli anni successivi alla presentazione della Dichiarazione si perde il possesso dei requisiti per beneficiare dell'esenzione, è necessario versare il canone spontaneamente.

 

Chi infine, nel corso dell'anno, attiva per la prima volta un abbonamento al servizio radiotelevisivo, deve inviare la richiesta di esenzione entro 60 giorni dalla data in cui l'obbligo di pagare il canone.

 RIMBORSO DEL CANONE RAI  ANNI 2009/2010/2011/2012/2013

Qualora il contribuente, in presenza dei requisiti necessari per fruire dell'esenzione, abbia effettuato il versamento del canone per gli anni 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, può recuperare gli importi versati tramite la presentazione di una istanza di rimborso accompagnata dalla Dichiarazione Sostitutiva che attesti il possesso dei requisiti

 

La domanda deve essere:

 

·         spedita con raccomandata al seguente indirizzo: Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale I di Torino – Ufficio Territoriale  di Torino 1 – Sportello S.A.T – Casella Postale 22 – 10121 – TORINO;

·         consegnata dall'interessato presso un Ufficio locale o Territoriale dell'Agenzia delle Entrate.

 

Si ricorda che ai sensi dell'articolo 38 comma 3 del DPR n. 445 del 2000, alla Dichiarazione Sostitutiva va allegata copia fotostatica, non autenticata, del documento di identità del sottoscrittore.

 

N.B.  Se l'intestatario dell'abbonamento è degente presso una casa di riposo e quindi non vive nella sua abitazione, si può chiedere l'annullamento del canone con una lettera raccomandata indirizzata:

 

·         Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale I di Torino – Ufficio Territoriale di Torino 1 – Sportello S.A.T. - Casella Postale 22 – 10121 – TORINO

 

Nella lettera bisogna indicare i dati della Casa di riposo e la data di inizio della degenza presso la Struttura.

Titolo
Allegato
modello esenzione del pagamento del canone RAI
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modello rimborso del canone RAI
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