| La concessione dei
benefici economici a favore di invalidi civili, ciechi
e sordomuti è un procedimento articolato che coinvolge
la competenza di diversi Enti:
• ASL
per il riconoscimento sanitario e Ministero del Tesoro per
la verifica di tale riconoscimento sanitario;
• Comune in qualità
di ente concessorio;
• INPS in qualità di ente erogatore.
Il cittadino qualora ritenga di essere invalido,
cieco o sordomuto, e vuole ricevere le prestazioni economiche
legate a tale stato, deve rivolgere
domanda all'ASL di competenza territoriale, dove viene
sottoposto ad una visita medica il cui esito è definito
da una Commissione Medica di Verifica
del Ministero del Tesoro. L’esito dell’ASL
può essere confermato o cambiato a seguito di ulteriore
visita medica da parte di questa Commissione.
Il verbale medico definitivo viene inviato all'interessato
e all’ Ufficio Invalidi Civili
del proprio Comune di residenza, il quale dà avvio
alla fase istruttoria, verificando i requisiti socio- economici
previsti per le singole prestazioni ed inviando al domicilio
dell’interessato la modulistica necessaria, che deve
ritornare debitamente compilata.
Al termine della fase istruttoria ed accertato
il diritto ad ottenere il beneficio economico, ne è
data comunicazione sia all’interessato che all’I.N.P.S.,
che provvede ad emettere il pagamento.
All'utente è data comunicazione anche in caso di non
accoglienza dell'istanza.
Sono riconosciuti invalido civile, cieco
civile, sordomuto:
• I cittadini di età compresa
tra i 18 ed i 65 anni, ai quali sono riconosciute dall'apposita
Commissione Sanitaria, menomazioni congenite o acquisite,
anche a carattere progressivo. Sono comprese anche le patologie
psichiche e le insufficienze mentali derivanti da difetti
sensoriali e funzionali. Agli stessi devono essere riconosciute
riduzioni delle capacità lavorative non inferiori al
74%.
• I minori di anni 18 con difficoltà
persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie dell'età.
• I cittadini con più di 65
anni di età che hanno difficoltà a svolgere
i compiti e le funzioni proprie dell'età.
L'invalido civile
Ha diritto, qualora in possesso dei necessari
requisiti di legge, alla prestazione economica per invalido
civile (pensione o assegno d'inabilità), colui che
si è vista riconosciuta una riduzione della capacità
lavorativa in misura non inferiore al 74%. L'invalido civile,
riconosciuto totalmente e permanentemente inabile al lavoro
(100%), ha diritto, qualora in possesso dei necessari requisiti
di legge, alla pensione d'inabilità. Se incapace di
deambulare autonomamente o di svolgere gli atti quotidiani
della vita, ha anche diritto all'assegno d'accompagnamento.
Il cieco civile
Tale categoria è distinta in cieco
assoluto e cieco parziale. Il cieco assoluto ha diritto, qualora
in possesso dei necessari requisiti di legge, alla pensione
e all'assegno d'accompagnamento. Il cieco parziale (o ventesimista),
ha diritto, qualora in possesso dei necessari requisiti di
legge, alla pensione e alla speciale indennità.
Il sordomuto
Ha diritto, qualora in possesso dei necessari
requisiti di legge, alla pensione e all'indennità di
comunicazione.
Hanno diritto ai benefici di legge i cittadini italiani, quelli
degli Stati Comunitari purché residenti in Italia.
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