Invalidità civile: nozioni generali
 

La concessione dei benefici economici a favore di invalidi civili, ciechi e sordomuti è un procedimento articolato che coinvolge la competenza di diversi Enti:

ASL per il riconoscimento sanitario e Ministero del Tesoro per la verifica di tale riconoscimento sanitario;
Comune in qualità di ente concessorio;
• INPS in qualità di ente erogatore.

Il cittadino qualora ritenga di essere invalido, cieco o sordomuto, e vuole ricevere le prestazioni economiche legate a tale stato, deve rivolgere domanda all'ASL di competenza territoriale, dove viene sottoposto ad una visita medica il cui esito è definito da una Commissione Medica di Verifica del Ministero del Tesoro. L’esito dell’ASL può essere confermato o cambiato a seguito di ulteriore visita medica da parte di questa Commissione.
Il verbale medico definitivo viene inviato all'interessato e all’ Ufficio Invalidi Civili del proprio Comune di residenza, il quale dà avvio alla fase istruttoria, verificando i requisiti socio- economici previsti per le singole prestazioni ed inviando al domicilio dell’interessato la modulistica necessaria, che deve ritornare debitamente compilata.

Al termine della fase istruttoria ed accertato il diritto ad ottenere il beneficio economico, ne è data comunicazione sia all’interessato che all’I.N.P.S., che provvede ad emettere il pagamento.
All'utente è data comunicazione anche in caso di non accoglienza dell'istanza.


Sono riconosciuti invalido civile, cieco civile, sordomuto:

• I cittadini di età compresa tra i 18 ed i 65 anni, ai quali sono riconosciute dall'apposita Commissione Sanitaria, menomazioni congenite o acquisite, anche a carattere progressivo. Sono comprese anche le patologie psichiche e le insufficienze mentali derivanti da difetti sensoriali e funzionali. Agli stessi devono essere riconosciute riduzioni delle capacità lavorative non inferiori al 74%.

• I minori di anni 18 con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie dell'età.

• I cittadini con più di 65 anni di età che hanno difficoltà a svolgere i compiti e le funzioni proprie dell'età.


L'invalido civile

Ha diritto, qualora in possesso dei necessari requisiti di legge, alla prestazione economica per invalido civile (pensione o assegno d'inabilità), colui che si è vista riconosciuta una riduzione della capacità lavorativa in misura non inferiore al 74%. L'invalido civile, riconosciuto totalmente e permanentemente inabile al lavoro (100%), ha diritto, qualora in possesso dei necessari requisiti di legge, alla pensione d'inabilità. Se incapace di deambulare autonomamente o di svolgere gli atti quotidiani della vita, ha anche diritto all'assegno d'accompagnamento.

Il cieco civile

Tale categoria è distinta in cieco assoluto e cieco parziale. Il cieco assoluto ha diritto, qualora in possesso dei necessari requisiti di legge, alla pensione e all'assegno d'accompagnamento. Il cieco parziale (o ventesimista), ha diritto, qualora in possesso dei necessari requisiti di legge, alla pensione e alla speciale indennità.

Il sordomuto

Ha diritto, qualora in possesso dei necessari requisiti di legge, alla pensione e all'indennità di comunicazione.
Hanno diritto ai benefici di legge i cittadini italiani, quelli degli Stati Comunitari purché residenti in Italia.