Assegno di maternità

E’ una prestazione che spetta alle madri ( anche adottanti o affidatarie ) cittadine italiane ed extracomunitarie in possesso della carta di soggiorno, residenti in Italia, per i figli nati ( adottati o affidati ) ai sensi dell’art.74 D.Lgs 151/2001. Le cittadine extracomunitarie rifugiate politiche, in quanto parificate alle cittadine italiane, fermi restando gli altri requisiti di legge, possono accedere al beneficio anche se non in possesso della carta di soggiorno.

Anno 2018: l’assegno mensile di maternità, da corrispondere agli aventi diritto, è di 342,62 mensili, erogato in un’unica soluzione ( corrispondente a cinque mensilità) pari a €. 1713,10. L’assegno spetta alle donne che:

  • non hanno diritto ad alcuna indennità di maternità di altro tipo ( nel caso in cui fruisca di un’indennità di maternità di importo inferiore all’assegno può esserle riconosciuto per la differenza )
  • il nucleo familiare di appartenenza non abbia valori economici e patrimoniali superiori a determinati tetti. Per la domanda relativa all’anno 2018 il valore dell’Indicatore della situazione Economica Equivalente ( ISEE) è pari a 17.141,45 €.

L’assegno va chiesto al Comune di residenza e viene pagato dall’INPS con accredito su un Conto Corrente Postale/Bancario o Libretto Postale.

La domanda

Per ottenere l’indennità, l’interessata deve presentare domanda al Comune entro sei mesi dalla nascita, dall’adozione o dall’affidamento preadottivo, altrimenti ne perde il diritto, con allegata Attestazione ISEE , Dichiarazione Sostitutiva Unica e copia del documento di riconoscimento della richiedente.